Assicurazione contro danni
L'assicurazione contro i danni può essere definita, sulla base della nozione generale fornita dal codice civile all'art. 1882, il contratto con il quale l'assicuratore, verso corresponsione di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato (entro i limiti convenuti) del danno allo stesso prodotto da un sinistro. Molto semplicemente, questo tipo di assicurazione è diretto a risarcire nei limiti della loro entità reale le perdite o i danni che all'assicurato possono derivare da determinati sinistri che incidono sul suo patrimonio, purché gli stessi siano estranei alla volontà dell'assicurato medesimo. Se l'assicurazione, come in pratica spesso avviene, copre soltanto una parte del valore della cosa assicurata al tempo del sinistro, qualora non sia intervenuto un diverso accordo tra le parti, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte assicurata.
A tale contratto sono applicabili tutte le disposizioni del codice civile che abbiamo sopra richiamato a proposito dei singoli elementi e delle vicende che caratterizzano in generale il rapporto assicurativo.
Elemento fondamentale del contratto di assicurazione contro i danni è l'interesse dell'assicurato al risarcimento del danno (art. 1904 c.c.), intendendo per "interesse" quella relazione economica esistente tra il soggetto che si avvantaggia del rapporto assicurativo e il bene, tale per cui la distruzione o il deterioramento di quel bene vengono a costituire per quel soggetto un danno.
La mancanza di tale interesse, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, determina la nullità del contratto assicurativo. Inoltre, l'interesse dell'assicurato deve essere certo o accettabile, non essendo sufficiente l'enunciazione di un generico interesse alla conservazione della cosa e deve continuare síno al momento in cui il danno si verifica.
Da quanto precede risulta evidente che il venir meno dell'interesse nel corso del rapporto assicurativo è causa di estinzione del contratto di assicurazione di cui si tratta, poiché viene meno anche l'obbligazione principale in capo all'assicuratore, cioè il pagamento dell'indennità stabilita.
Quando decorre l'obbligo di risarcimento da parte dell'assicuratore?
L'assicuratore contro i danni non è tenuto al risarcimento dei danni per il solo verificarsi del sinistro, ma tale obbligo decorre dal momento in cui l'assicurato avanza formale richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 1219
c.c. Per quanto riguarda i limiti (stabiliti nella polizza assicurativa) entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno derivatogli dal sinistro, la clausola relativa si limita a precisare l'oggetto del contratto assicurativo, ma non crea limitazioni di responsabilità a favore dell'assicuratore riguardo il risarcimento del danno e quindi tale clausola non richiede l'approvazione scritta prevista dall'art. 1341 c.c.