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La polizza assicurativa e la compagnia assicuratrice

La polizza assicurativa

Per comprendere la funzione della polizza, è necessario chiarire questo particolare: l'assicuratore che propone al cliente di stipulare la polizza non fa mai impegnare la propria compagnia subito ma fa sottoscrivere al cliente stesso un documento che è una proposta alla compagnia.

In altri termini, il cliente chiede alla compagnia di assicurarlo e questa resta libera di accettare o respingere la proposta: la polizza nasce dunque, dall'accettazione da parte della compagnia assicuratrice della proposta fatta dal cliente, ed è questo, di fatto, il momento di conclusione del contratto.

Dunque, la polizza costituisce il documento probatorio tipico del contratto assicurativo e il suo rilascio presuppone logicamente e giuridicamente l' accettazione, da parte della compagnia assicuratrice, della proposta dell'assicurato.

Si dice, giuridicamente, che la polizza è uno scritto richiesto dalla legge ad probationem, cioè per provare l'esistenza dello scritto contrattuale.

Per tale caratteristica, la polizza non deve essere confusa con la quietanza di pagamento del premio: quest'ultima, poiché attesta la regolarità nei pagamenti del premio da parte dell'assicurato, costituisce, infatti, solo un ulteriore elemento che conferma il perfezionamento e l'efficacia del contratto di assicurazione. Dalla polizza devono emergere tutti gli elementi utili a stabilire l'effettiva portata del contratto,
in particolare:

  • i nomi delle parti contraenti;


  • i rispettivi domicili;


  • la precisazione del rischio che si intende coprire (furto, incendio, responsabilità civile ecc.);


  • la somma assicurata e il massimale di garanzia;


  • la durata del contratto;


  • il premio, cioè la somma che l'assicurato deve corrispondere all'assicuratore;


  • la relativa scadenza;


  • ogni altra condizione generale o particolare;


Ricordiamo infine che eventuali modificazioni al contenuto della polizza predisposta dalla compagnia assicuratrice possono essere introdotte in apposito documento denominato "appendice" .



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